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Trattamento di quiescenza: deducibili anche i contributi versati per il riscatto della laurea

lentepubblica.it • 25 Novembre 2014

L’ente pubblico per cui lavoro ha determinato il contributo di riscatto della mia laurea ai fini del trattamento di quiescenza. L’ho versato in un’unica soluzione. Posso dedurre interamente l’importo a mio carico?

Laura Fiorucci

 

Il trattamento di quiescenza, attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprende la pensione e il trattamento di fine servizio (la cosiddetta buonuscita). Nel trattamento di fine servizio, i contributi previdenziali devono essere versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente. Sono totalmente deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir). Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare 7/E del 2001). Sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione, anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita (risoluzione 298/E del 2002). Tutti i contributi sono deducibili secondo il criterio di cassa, ovvero in base a quando avviene l’effettivo pagamento.

 

FONTE: Fisco Oggi –  Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Gianfranco Mingione

 

 

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